Il DDL 1552 e l'Unione Europea
Procedure d'infrazione, direttive violate e il conto che rischiano di pagare i cittadini
Documento di analisi tecnica — Luglio 2026
di U. L. S.
Prefazione: perché il DDL 1552 mette le mani nelle tasche dei cittadini italiani.
Questo documento nasce come strumento di conoscenza tecnica sul rapporto tra il DDL 1552 e il diritto dell'Unione Europea: le procedure d'infrazione già aperte sulla materia venatoria, le direttive violate, i precedenti giudiziari sulla stessa identica questione, e il costo reale, in denaro pubblico, di un'eventuale nuova condanna. Era già un dossier necessario prima del 23 giugno 2026. Con l'approvazione del DDL 1552 da parte del Senato della Repubblica, primo firmatario il senatore Lucio Malan (FdI), è diventato urgente.
Il punto di partenza di questa prefazione è un dato che dovrebbe far riflettere prima ancora di entrare nel merito giuridico del provvedimento: dal 2012 al 2026 l'Italia ha versato oltre 1,2 miliardi di euro alla Commissione europea in seguito a sentenze di condanna della Corte di Giustizia legate a procedure d'infrazione, secondo quanto riferito dal commissario Ue Valdis Dombrovskis in risposta a un'interrogazione parlamentare. Solo negli ultimi anni, e per il solo settore ambientale, la Corte dei Conti ha certificato un esborso superiore agli 800 milioni di euro. Ventiquattro delle 69 procedure d'infrazione oggi aperte contro l'Italia, quasi un terzo del totale, riguardano proprio l'ambiente. Sono soldi pubblici. Escono dalla fiscalità generale, quindi dalle tasche degli stessi cittadini che ogni giorno fanno i conti con liste d'attesa sanitarie che si allungano, pronto soccorso sotto organico, scuole con edifici da ristrutturare e organici docenti tirati all'osso. Un provvedimento che riapre volontariamente fronti già sanzionati o sanzionabili dall'Unione Europea non è una scelta neutra: mette in fila di attesa, insieme ai pazienti e agli studenti, anche il conto di eventuali nuove condanne.
Il DDL 1552 tocca materie già oggetto della procedura d'infrazione numero 2023/2187, aperta per il mancato allineamento della normativa italiana sulla caccia alla Direttiva Uccelli e al regolamento REACH sul piombo nelle munizioni, e già oggetto di una EU Pilot aperta nel 2023 sui richiami vivi. Non è un rischio ipotetico: è la prosecuzione di un fronte già avviato, aggravato proprio nei punti che la Commissione aveva già segnalato come critici in una lettera datata 18 dicembre 2025. Nel frattempo, chi trae vantaggio diretto dal provvedimento non è certo il cittadino comune. Il gruppo Beretta, oggi la più grande industria di armi da fuoco al mondo, ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato intorno a 1,7 miliardi di dollari a livello globale, mentre la sola Beretta Armi in Italia punta a circa 330 milioni di euro di ricavi nel 2025. Fiocchi Munizioni, oggi controllata dal gruppo ceco Czechoslovak Group, fattura oltre 200 milioni di euro l'anno. Va detto con onestà, per rigore metodologico, che nel caso di Fiocchi la quota di fatturato legata specificamente a caccia e tiro sportivo pesa per circa un quinto del totale, mentre la parte più consistente arriva dal settore industria e difesa: un dato che va citato per intero, senza semplificazioni che ne travisino il peso reale. Resta il fatto che si tratta di aziende solidissime, in crescita costante, che non hanno alcun bisogno di una legge costruita per allargare mercati già ampiamente redditizi. Il conto di un'eventuale nuova condanna europea, se dovesse arrivare, non lo pagheranno i produttori di armi né le federazioni venatorie che hanno sostenuto il provvedimento.
Lo pagheranno, come è sempre accaduto con le sanzioni europee, tutti i contribuenti italiani, attraverso la stessa fiscalità generale che dovrebbe finanziare ospedali, scuole e servizi essenziali.
Le sezioni che seguono ricostruiscono lo stato dell'iter, le procedure europee già in corso, i singoli punti di conflitto con le direttive Uccelli e Habitat, il precedente giudiziario diretto sulla stessa materia, quanto è già costato all'Italia il mancato adeguamento in casi analoghi, e infine chi beneficia del provvedimento e chi ne sopporta i costi.
1. Stato dell'iter e le procedure europee già aperte
1.1 Cronologia del provvedimento
Il disegno di legge numero 1552, a prima firma del senatore Lucio Malan (Fratelli d'Italia), comunicato alla Presidenza del Senato il 20 giugno 2025, modifica la legge 11 febbraio 1992 numero 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Dopo un anno di esame in commissione, il Senato lo ha approvato nella seduta numero 431 del 23 giugno 2026.
Il resoconto ufficiale ripreso dalle fonti tecniche indica 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti su 139 presenti. Una fonte giornalistica riporta invece cifre diverse, 87 favorevoli e 58 contrari: prima di utilizzare l'una o l'altra cifra in sede definitiva è opportuno verificarle sul resoconto stenografico ufficiale del Senato. Il testo è ora all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva e non è quindi, alla data di redazione di questo dossier, ancora legge dello Stato.
1.2 Procedura d'infrazione numero 2023/2187
Prima ancora che il DDL 1552 venisse discusso in Aula, l'Italia si trovava già sotto procedura per la non conformità della normativa sulla caccia alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE e al regolamento REACH 1907/2006/CE, come modificato dal regolamento UE 2021/57 sull'uso del piombo nelle munizioni. La Commissione ha rilevato, nella lettera di messa in mora, che la legislazione italiana conferisce alle Regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di fauna selvatica anche in aree e periodi in cui la caccia è vietata.
Il Governo era già intervenuto su questo fronte con il decreto legge 16 settembre 2024 numero 131, convertito nella legge 14 novembre 2024 numero 166, il cui articolo 13 richiama esplicitamente la procedura 2023/2187. Il DDL 1552 modifica proprio le materie oggetto di questo intervento correttivo.
1.3 EU Pilot 2023 sui richiami vivi
Dal 2023 è aperta anche una procedura EU Pilot, la fase informale che precede l'eventuale infrazione formale, relativa all'uso dei richiami vivi, cioè uccelli tenuti in cattività e utilizzati per attirare altri esemplari selvatici. Il DDL 1552 interviene proprio su questo punto, innalzando il limite di richiami detenibili per cacciatore dagli attuali 40 esemplari a un numero di fatto illimitato.
Tabella 1 — Cronologia essenziale del DDL 1552 e delle procedure europee, dal 2023 al 2026
2023: Apertura della procedura d'infrazione 2023/2187 (Direttiva Uccelli e REACH piombo) e della EU Pilot sui richiami vivi.
20/6/2025: Comunicazione alla Presidenza del Senato del DDL 1552, primo firmatario Lucio Malan.
18/12/2025: Lettera della Direzione generale Ambiente della Commissione europea al Ministero dell'Ambiente, critica punto per punto il DDL.
5/2026: Le associazioni ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU BirdLife Italia e WWF Italia rendono pubblica la lettera del 18 dicembre 2025.
23/6/2027: Il Senato approva il DDL 1552 in prima lettura. Il testo passa alla Camera dei Deputati.
7/2026: Il DDL è all'esame della Camera. Non è ancora legge dello Stato.
Fonti: Certifico.com; Camera dei Deputati; Policy Maker; Editoriale Domani; LIPU BirdLife Italia; WWF Italia; Animal Law Italia. Dati aggiornati a luglio 2026.
2. La lettera della Commissione del 18 dicembre 2025
Una nota della Direzione generale Ambiente della Commissione europea, datata 18 dicembre 2025 e indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha esaminato punto per punto il testo del DDL allora in discussione, segnalando che le modifiche proposte sollevano diverse preoccupazioni rispetto alle Direttive Uccelli e Habitat. Tra i rilievi contenuti nella nota, secondo la ricostruzione delle associazioni che l'hanno resa pubblica, figurano l'estensione della caccia fuori stagione, l'indebolimento del parere scientifico dell'ISPRA, l'uso di visori ottici e la liberalizzazione dei richiami vivi.
La lettera è rimasta senza risposta pubblica per mesi. È stata resa nota a maggio 2026 dalle associazioni ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU BirdLife Italia e WWF Italia, che l'avevano ottenuta autonomamente. Interpellato in Senato sul punto, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha definito la nota una lettera di un burocrate, rispondendo il 14 maggio a un'interrogazione della senatrice Gisella Naturale (M5S).
Nota metodologica sulla fonte: il contenuto della lettera, per come è arrivato al dibattito pubblico, proviene dalla sintesi diffusa da associazioni ambientaliste con una posizione dichiaratamente contraria al DDL, non da una pubblicazione integrale della Commissione europea. Il fatto che la lettera esista, che sia datata 18 dicembre 2025 e che sia indirizzata al Ministero dell'Ambiente è confermato da più fonti giornalistiche indipendenti tra loro. Il contenuto puntuale dei singoli rilievi andrebbe però verificato sul testo integrale della nota prima di essere citato come prova definitiva in sede di eventuale contenzioso.
3. I punti di conflitto con il diritto dell'Unione Europea
3.1 Eliminazione del limite del 10 febbraio, articolo 7 Direttiva
Il DDL elimina il limite massimo del 10 febbraio per la chiusura della stagione venatoria, consentendo l'abbattimento di uccelli durante la migrazione preriproduttiva verso i siti di nidificazione. L'articolo 7 della Direttiva Uccelli 2009/147/CE vieta espressamente la caccia in questa fase del ciclo biologico. Su questo specifico punto l'Italia ha un precedente diretto, trattato nella sezione 4 di questo dossier.
3.2 Declassamento del parere ISPRA (lo so ne abbiamo già parlato)
Il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sui calendari venatori regionali passa da vincolante a consultivo, equiparato di fatto a quello del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, organo in cui siedono in larga parte rappresentanti del mondo venatorio e delle Regioni. La giurisprudenza europea richiede basi tecniche e scientifiche solide per giustificare le deroghe ai divieti generali di caccia previste dall'articolo 9 della Direttiva Uccelli.
3.3 Liberalizzazione dei richiami vivi
Il tetto di richiami vivi detenibili per cacciatore sale dagli attuali 40 esemplari a un numero di fatto illimitato. Come indicato nella sezione 1.3, la materia è già oggetto di una procedura EU Pilot aperta nel 2023.
3.4 Estensione delle aree cacciabili
Il testo estende l'attività venatoria a demanio marittimo, foreste demaniali e praterie d'alta quota, riducendo contestualmente l'estensione delle aree protette. Il conflitto qui riguarda soprattutto la Direttiva Habitat 92/43/CEE e la rete Natura 2000, che vincolano gli Stati membri al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole per gli habitat protetti.
3.5 Visori termici e digitali
Il DDL autorizza l'uso di visori termici e digitali per l'attività venatoria. Non si tratta di una violazione diretta di un singolo articolo, ma di un aspetto che la Commissione ha storicamente trattato con attenzione perché incide sulla capacità di controllo e contrasto del bracconaggio da parte delle autorità nazionali.
(Va detto che per ciò che riguarda l'utilizzo di silenziatori nel testo non ci sono riferimenti)
3.6 Piombo nelle munizioni, fronte REACH
Distinto dalla Direttiva Uccelli, questo fronte riguarda la contaminazione delle zone umide da munizioni al piombo ed è già oggetto della procedura 2023/2187 descritta nella sezione 1.2. Il DDL non affronta questo aspetto, che resta quindi un fronte aperto indipendentemente dal suo esito.
3.7 Indebolimento dell'apparato sanzionatorio
Il testo riduce le sanzioni per chi uccide specie protette e trasforma la sospensione della licenza di caccia da obbligatoria a facoltativa. La Commissione valuta, nella verifica di conformità di uno Stato membro, non solo le norme sostanziali ma anche l'effettività degli strumenti nazionali di controllo ed enforcement.
4. Il precedente giudiziario e quanto è già costato all'Italia
4.1 Il precedente specifico: la causa C 164/09
Il punto trattato al paragrafo 3.1, l'estensione della caccia oltre il limite di febbraio, non è una questione nuova per l'Italia. Il Paese è già stato oggetto della procedura d'infrazione numero 2006/2131 e successivamente condannato dalla Corte di Giustizia europea l'11 novembre 2010, causa C 164/09, proprio per deroghe illegittime relative alla caccia durante la migrazione preriproduttiva.
Quando uno Stato membro ripropone, anni dopo, una violazione già accertata dalla Corte sulla stessa identica materia, la Commissione tende a muoversi con maggiore rapidità nella fase istruttoria, e l'elemento di recidiva è tra i criteri che la Corte considera nella determinazione dell'entità di eventuali sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
4.2 Quanto costano le condanne ambientali: i precedenti reali
Il meccanismo previsto dall'articolo 260 del Trattato funziona in due fasi. Se uno Stato membro non si adegua a una prima sentenza di condanna, la Commissione può deferirlo nuovamente, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità periodica, calcolate in base alla gravità e alla durata della violazione. Non è possibile prevedere con certezza l'importo di un'eventuale futura condanna legata al DDL 1552, che al momento non è stata ancora emessa. È però possibile mostrare gli importi realmente applicati all'Italia in casi ambientali analoghi già decisi.