DDL 1552: non è solo caccia. È il nuovo bersaglio
Specie cacciabili, declassamenti, filtri scientifici indeboliti: il DDL Malan non cambia soltanto le regole del prelievo venatorio, ma decide chi può essere colpito.
Documento di analisi tecnica — Giugno 2026
di U. L. S.
Prefazione: il problema non è “come si caccia”, ma chi si rende cacciabile
Ogni riforma della caccia si presenta, quasi sempre, con la stessa formula: più efficienza, più gestione, più equilibrio tra attività venatoria e tutela della fauna. Ma il DDL 1552 non va letto con questa lente. Qui il punto non è soltanto se si possa sparare in più luoghi, per più giorni o con più strumenti. Il punto è più radicale: quali specie vengono spostate dalla sfera della protezione a quella della cacciabilità. Il testo approvato in Aula al Senato il 23 giugno 2026, dopo il passaggio in commissione del 13 maggio, amplia l’elenco delle specie colpite, allenta il peso dei pareri scientifici e modifica l’impianto della legge 157/1992, sostituendo la sola idea di protezione con quella di ‘gestione e protezione’ della fauna selvatica. È un cambio di paradigma che non riguarda soltanto gli addetti ai lavori: tocca la biodiversità, gli equilibri ecologici, il diritto ambientale e il confine tra bene comune e bersaglio venatorio.
1. La faglia vera: il bersaglio cambia
La discussione pubblica sul DDL 1552 si concentra spesso su calendari, valichi, richiami vivi o uso di tecnologie ottiche. Ma il cuore politico del provvedimento sta altrove: nel momento in cui il legislatore decide che alcune specie possono essere inserite nell'elenco dei bersagli consentiti, il problema non è più soltanto organizzativo, è ecologico e simbolico. L'articolo 11 del testo approvato in Aula al Senato inserisce tra le specie cacciabili l'oca selvatica e il piccione di città. Il colombaccio, già cacciabile in base alla stessa legge 157 del 1992, non entra nell'elenco per la prima volta: il DDL 1552 interviene su di esso in un altro modo, rimuovendo il tetto storico al numero di appostamenti fissi utilizzabili per la sua caccia, un limite che restava agganciato alla stagione 1989/90, e aprendo così la strada a un numero indefinito di nuovi appostamenti. In commissione, il 13 maggio 2026, era stato inserito anche lo stambecco: l'emendamento è stato ribaltato il 26 maggio, prima del voto in Aula, e nel testo approvato lo stambecco non compare più tra le specie cacciabili. Il medesimo impianto opera su un lupo il cui status di protezione era già stato abbassato a monte: la Direttiva (UE) 2025/1237 ha declassato la specie da ‘rigorosamente protetta’ a ‘protetta’ nella direttiva Habitat, e l'Italia ha recepito questo cambiamento con un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2026, mesi prima del voto sul DDL 1552. Il DDL 1552 non compie dunque il recepimento: costruisce sopra una classificazione già cambiata, aprendo la strada a piani di contenimento regionale con soglie più permissive di prima. È qui che il provvedimento si fa più controverso: non sta solo regolando un'attività, sta decidendo quale fauna resta sottratta al colpo e quale, invece, entra nel raggio dell'abbattimento, o vede allargarsi gli strumenti per colpirla.
2. Lo stambecco: il tentativo respinto, non il pericolo archiviato
Se c’è una specie che rende immediatamente leggibile la portata politica del dibattito sul DDL 1552, è lo stambecco, anche se alla fine non compare nel testo approvato dal Senato. Non perché sia numericamente la più importante in assoluto, ma perché è una specie simbolica: racconta una storia di conservazione, recupero e resistenza degli ecosistemi alpini.
Portarlo nell’elenco delle specie cacciabili avrebbe significato compiere un gesto che va oltre la tecnica venatoria: dire che una specie di alto valore ecologico, storico e identitario torna a essere disponibile al prelievo. Il tentativo è arrivato fino al voto in commissione, fermato solo dalla mobilitazione pubblica prima dell’Aula: un segnale di quanto in profondità si sia spinta la discussione parlamentare, e di quanto quel tentativo possa ripresentarsi nel passaggio alla Camera.
3. Oca selvatica, colombaccio e piccione di città: l’ampliamento normalizzato
L'oca selvatica e il piccione di città sono l'altra faccia del provvedimento. Se il tentativo sullo stambecco ha rappresentato il colpo simbolico, queste due specie, inserite davvero nell'elenco approvato, rappresentano la normalizzazione dell'allargamento del bersaglio. Il colombaccio segue una strada diversa ma convergente: restando già cacciabile come lo era prima del DDL, vede moltiplicarsi gli strumenti a disposizione di chi lo caccia. L'oca selvatica è una specie migratoria e quindi vulnerabile per definizione a calendari, rotte, fasi riproduttive e disturbo antropico; il colombaccio, anch'esso migratore, condivide la stessa fragilità stagionale, pur essendo cacciabile già da prima del DDL 1552. Inserire l'oca selvatica nell'elenco delle cacciabili non è una semplice scelta gestionale: è un modo per aumentare la pressione venatoria su un gruppo già esposto a forte variabilità ecologica. Sul colombaccio l'effetto arriva da un'altra porta ma è dello stesso segno: la liberalizzazione degli appostamenti fissi aumenta la capacità di prelievo su una specie che quella fragilità stagionale la conosce già. Il piccione di città, invece, mostra un altro aspetto della riforma: il progressivo slittamento del dibattito verso specie percepite come ‘problematiche’, dove la distinzione tra controllo urbano e prelievo venatorio rischia di diventare meno chiara.
4. Il lupo: da protetto a più esposto
Il lupo è il caso più delicato sotto il profilo ecologico e istituzionale. Il testo recepisce il declassamento del suo status di protezione, allineandosi al quadro europeo che ha abbassato la soglia da ‘rigorosamente protetto’ a ‘protetto’. Formalmente non significa apertura immediata alla caccia libera, ma sostanzialmente significa una protezione più debole e una maggiore facilità nel costruire piani di contenimento e prelievo. Il problema non è solo giuridico. Il lupo è un regolatore ecologico: influenza popolazioni di ungulati, comportamenti delle prede e dinamiche territoriali. Quando la tutela si indebolisce, il rischio non è soltanto l’aumento degli abbattimenti; è l’effetto a cascata su ecosistemi già fragili, con conseguenze che si vedono nel medio periodo, non nell’immediato.
5. Il problema ecologico: più bersagli, meno prudenza
Ogni ampliamento dell’elenco delle specie cacciabili ha effetti che vanno oltre l’atto di abbattimento. Colpisce la struttura delle popolazioni, altera la pressione sugli habitat e rende più complessa la conservazione di specie già vulnerabili. Il punto è semplice: se aumentano i bersagli, aumenta la probabilità che la gestione si trasformi in pressione permanente e non in eccezione regolata. Nel caso del DDL 1552 questo rischio è amplificato dal fatto che l’allargamento delle specie avviene insieme a un indebolimento dei presidi tecnico-scientifici. Si produce così una doppia torsione: più animali esposti al prelievo e meno ostacoli tecnici alla sua autorizzazione.
6. Il filtro scientifico si indebolisce
Uno dei punti più problematici del DDL riguarda il rapporto con ISPRA e con il parere scientifico sui calendari venatori. Il dossier parlamentare evidenzia un quadro nel quale il ruolo tecnico non viene rafforzato, ma reso meno incisivo rispetto alle scelte regionali e politiche. Questo è decisivo. In una materia delicata come la fauna selvatica, il sapere scientifico non è un accessorio: è il principale strumento per evitare decisioni che ignorano densità, migrazioni, riproduzione e fragilità degli habitat. Se il filtro si allenta, si apre la strada a calendari e misure costruiti più su pressioni politiche che su valutazioni biologiche.
7. Il conflitto con l’Europa
Il DDL 1552 non si muove in un vuoto normativo. Il dossier della Camera ricorda che la Commissione europea ha già contestato all’Italia profili di non conformità con la Direttiva Uccelli e con il regolamento REACH sulle munizioni al piombo nelle zone umide. In più, associazioni ambientaliste e animaliste hanno diffuso il contenuto di una lettera di Bruxelles che boccia parti fondamentali del testo, in particolare quelle relative all’estensione della caccia, ai visori e al ruolo dei controlli scientifici. Il punto politico è che il Paese non sta correggendo una lacuna minore: sta avanzando in un settore già sotto osservazione europea, e lo fa mentre la riforma tende a dilatare le aree di prelievo e a ridurre le garanzie prudenziali. Questo rende il provvedimento non solo contestabile, ma esposto a conflitti istituzionali e giuridici di lunga durata.
8. Non solo una riforma della caccia
La forza del DDL 1552 non sta in una singola norma, ma nella combinazione di più scelte coerenti nella stessa direzione: più specie colpibili, meno rigidità nei filtri, maggiore elasticità territoriale e maggiore disponibilità della fauna al prelievo. Per questo la questione non può essere ridotta alla contrapposizione ideologica tra cacciatori e ambientalisti. Qui si tratta di una decisione di fondo: il legislatore sta scegliendo se trattare la fauna selvatica come bene comune da proteggere con prudenza o come risorsa da rendere progressivamente disponibile a interessi armati e organizzati.
Conclusioni: la fauna selvatica come categoria giuridica mobile, non come patrimonio da tutelare
La partita delle specie cacciabili non è un dettaglio tecnico del DDL 1552: è il punto in cui si vede con più chiarezza la logica dell'intero provvedimento. Non si tratta soltanto di stabilire come si caccia, ma di decidere chi può essere colpito, spostando specie dall'elenco della protezione a quello della disponibilità al prelievo sulla base di equilibri politici più che di valutazioni ecologiche aggiornate. L'articolo 11 del testo approvato in Aula al Senato il 23 giugno 2026 inserisce tra le specie cacciabili l'oca selvatica e il piccione di città, e allo stesso tempo libera dai vecchi limiti la caccia al colombaccio, già cacciabile, moltiplicando gli appostamenti fissi a disposizione dei cacciatori. Il tentativo di inserire anche lo stambecco, approvato in commissione il 13 maggio 2026, è stato ritirato il 26 maggio soltanto dopo una mobilitazione pubblica ampia: un segnale che l'ampliamento del bersaglio non incontra un limite di principio, ma solo la resistenza politica del momento. Il lupo, pur restando fuori dall'elenco delle specie cacciabili, opera all'interno di uno status di protezione già abbassato a monte a livello europeo e recepito in Italia a gennaio 2026, aprendo a piani di contenimento regionale con soglie più permissive di prima. A rendere strutturale questo meccanismo concorre l'indebolimento del parere ISPRA, che da vincolante diventa consultivo. Un ampliamento delle specie cacciabili, e degli strumenti per cacciare quelle già sull'elenco, senza un filtro tecnico realmente in grado di fermarlo non è un aggiornamento della gestione faunistica: è una decisione che si autoalimenta, perché ogni apertura riduce la resistenza istituzionale a quella successiva. Chi paga il costo di questo meccanismo sono le popolazioni animali già esposte a fattori di stress ambientale, in particolare le specie migratorie come oca selvatica e colombaccio, vulnerabili proprio nei periodi di spostamento e riproduzione. Chi ne trae margine di manovra è un impianto normativo che amplia sistematicamente le occasioni di prelievo, riducendo allo stesso tempo i vincoli scientifici che dovrebbero contenerlo. Questo dossier non contesta il principio che la fauna selvatica vada gestita. Contesta il metodo: un ampliamento delle specie cacciabili, e degli strumenti per colpire quelle già cacciabili, deciso senza un aggiornamento vincolante dei dati scientifici alla base, con un margine di manovra politico che il caso dello stambecco dimostra reale, non teorico. Alla Camera, lo stesso meccanismo può ripetersi su altre specie.
Chiusura
Il DDL 1552 non è soltanto una riforma tecnica della caccia. È un testo che amplia il bersaglio, riduce i freni e riscrive il confine tra protezione e disponibilità della fauna selvatica. Oca selvatica, colombaccio, piccione di città e lupo non sono nomi in un elenco: sono il segnale di un cambio di paradigma che va ben oltre il mondo venatorio. Lo stambecco, escluso solo all’ultimo passaggio prima dell’Aula, resta il promemoria di quanto vicino si sia arrivati a spingersi oltre. Se la politica vuole davvero difendere l’equilibrio tra attività umana e biodiversità, il punto di partenza non può essere l’allargamento del bersaglio. Deve essere il rafforzamento della tutela, non il suo arretramento.