DDL 1552: chi ci guadagna davvero
Industria delle armi, aziende faunistico-venatorie, fondi europei e turismo venatorio: la mappa degli interessi economici dietro la riforma della caccia.
Documento di analisi critica — Giugno 2026
di U. L. S.
Prefazione: bisogna seguire sempre i soldi (Falcone)
Ogni riforma della caccia viene presentata come una risposta a un'emergenza faunistica. Ma leggendo il DDL 1552 attraverso la lente degli interessi economici, emerge un quadro diverso: un provvedimento che, oltre a modificare le regole del prelievo venatorio, ridisegna chi guadagna dalla caccia in Italia, aprendo canali di finanziamento pubblico e opportunità commerciali che la legge 157 del 1992 non prevedeva.
Questo dossier ricostruisce, fonte per fonte, chi trae vantaggio economico dal provvedimento, quanto vale già oggi il settore venatorio sotto la normativa vigente, e quali sono gli introiti meno visibili che il dibattito pubblico, concentrato su calendari e specie cacciabili, ha lasciato in ombra.
1. Quanto vale già la caccia in Italia, con la legge 157/1992
Prima di guardare a cosa cambia con il DDL 1552, serve un punto di partenza verificato: quanto genera oggi il settore venatorio in Italia, sotto la legge attualmente in vigore.
Lo studio più citato è “Il Valore dell'Attività Venatoria in Italia”, curato da Nomisma su commissione della Federazione Italiana della Caccia e presentato al Senato della Repubblica nel marzo 2023, con dati ripresi e aggiornati nella comunicazione del settembre 2025. Lo studio stima in 8,5 miliardi di euro il valore complessivo, economico e ambientale, generato ogni anno dall'attività venatoria italiana. Di questa cifra, circa 7,5 miliardi derivano da spesa diretta: oltre 1,7 miliardi dal settore armiero e quasi 6 miliardi dalla domanda di prodotti e servizi legati alla caccia, tra attrezzatura, abbigliamento, cani, viaggi venatori e autoconsumo di selvaggina. Il resto, circa un miliardo, è attribuito a voci più discutibili come il cosiddetto “valore naturale” (708 milioni legati al mantenimento di aree umide e habitat), il “valore agricolo” (20 milioni corrispondenti ai risarcimenti agli agricoltori per danni da fauna selvatica) e il “valore socio sanitario” (124 milioni, calcolati come danno evitato).
È bene essere chiari sulla natura della fonte: si tratta di uno studio commissionato dalla stessa federazione dei cacciatori, e alcune testate hanno criticato la scelta di sommare voci di spesa privata, come armi e attrezzature, a voci di “valore” ambientale e sociale la cui metodologia di calcolo resta poco trasparente e i cui costi, come i danni all'agricoltura, vengono presentati come benefici indiretti del sistema venatorio.
Un secondo studio, condotto dall'Università di Urbino Carlo Bo per conto di Anpam e Cncn, le associazioni di categoria del settore armiero civile, quantifica in modo più granulare la sola filiera armi e tiro: 7,29 miliardi di euro di ricchezza totale prodotta in Italia, incluso l'indotto, con una spesa diretta per la sola caccia stimata attorno ai 2,6 miliardi di euro l'anno, dato relativo al 2016, l'ultimo anno con dettaglio completo disponibile al momento della ricerca.
Un dato più recente, riferito al 2026, colloca l'indotto complessivo del comparto venatorio tra 7,5 e 8,5 miliardi di euro l'anno, pari a circa lo 0,42% del prodotto interno lordo nazionale e a 80.000 posti di lavoro diretti e indiretti.
Questo è il punto di partenza. Il DDL 1552 non nasce in un settore povero o marginale: nasce in un settore che vale, secondo le stime più caute, oltre 7 miliardi di euro l'anno, e che il provvedimento punta ad ampliare ulteriormente.
2. L'industria delle armi: il beneficiario più diretto
Il primo e più immediato beneficiario di ogni riforma che allarga tempi, luoghi e strumenti della caccia è l'industria armiera italiana, un settore fortemente concentrato attorno al distretto di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, noto come la “Weapon Valley” italiana.
Il gruppo Beretta Holding, con sede legale in Lussemburgo ma radici e gran parte della produzione in Italia, controlla marchi come Benelli, Franchi, Sako, Steiner, Burris e, dall'estate 2022, la munizioniera svizzera Ruag Ammotec. Il fatturato consolidato del gruppo, pari a 1,4 miliardi di euro nel 2022, ha raggiunto 1,7 miliardi di dollari nel 2024, con oltre 6.500 dipendenti nel mondo. La sola Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., la società italiana capogruppo, punta a chiudere il 2025 con ricavi attorno ai 330 milioni di euro, in crescita rispetto ai 314 milioni del 2024. Le vendite al settore civile, in cui rientra la caccia, hanno storicamente rappresentato la quota più rilevante del fatturato Beretta, anche se il gruppo si è progressivamente diversificato verso la difesa e le forze dell'ordine.
Ogni misura del DDL 1552 che aumenta il numero di giornate di caccia disponibili, apre nuovi territori al prelievo, tra foreste demaniali, spiagge e aree oggi protette, o autorizza nuovi strumenti come i visori ottici e optoelettronici per la caccia di selezione agli ungulati, si traduce, per il settore armiero, in domanda aggiuntiva: più munizioni consumate, più armi vendute o sostituite, più accessori tecnologici richiesti. Non è un effetto collaterale: è l'esito diretto e prevedibile dell'ampliamento del perimetro venatorio, in un settore dove, secondo gli stessi dati Nomisma, la spesa per armi e attrezzature costituisce la voce economica più consistente dell'intero comparto.
3. Le aziende faunistico-venatorie: da enti senza scopo di lucro a imprese
Fino al 31 dicembre 2025, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le riserve di caccia private che gestiscono complessivamente oltre un milione di ettari di territorio italiano, potevano operare solo come soggetti privi di finalità di lucro. Era un vincolo in vigore da quasi quarant'anni, pensato per impedire che la caccia diventasse un'attività commerciale organizzata su base imprenditoriale.
La Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199 del 2025, al comma 788 dell'articolo 1, ha aperto la prima breccia: dal 1° gennaio 2026, le Regioni possono autorizzare, entro il limite del 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie organizzate anche in forma di impresa individuale o collettiva: un'opzione volontaria, che si affianca alla forma senza fini di lucro, la quale resta comunque disponibile per chi la preferisce. Il DDL 1552, all'articolo 10, generalizza questo cambiamento intervenendo sulla legge 157 del 1992 in materia di aziende faunistico-venatorie.
Il cambiamento non è cosmetico. Organizzazioni di categoria come Coldiretti, attraverso l'associazione Agrivenatoria Biodiversitalia, hanno definito la riforma una svolta strategica, che permette ai gestori di riserve di reinvestire i proventi come farebbe un'impresa rurale e di inquadrare fiscalmente le entrate dell'attività venatoria come reddito d'impresa agricola. Le riserve di caccia private, chiuse in Italia da quasi quarant'anni proprio per il vincolo del non profit, tornano così a essere un modello economicamente attrattivo: alcune testate hanno definito apertamente questo scenario un ritorno a una “caccia per ricchi”, riservata a chi può permettersi di pagare per accedere a un'esperienza venatoria organizzata su base commerciale.
4. L'accesso nascosto ai fondi europei: da gestori di riserve a imprenditori agricoli
È qui che si trova l'introito meno visibile, e meno discusso nel dibattito pubblico sul DDL 1552. Nell'aprile 2026, durante l'esame in Commissioni riunite Agricoltura e Ambiente del Senato, i relatori del provvedimento, la senatrice Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia e il senatore Giorgio Bergesio della Lega, hanno presentato un emendamento, numerato 10.1000, che specifica come le attività delle aziende faunistico-venatorie con scopo di lucro, comprese ospitalità e ricezione turistica, rientrino tra quelle esercitate dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
La conseguenza pratica di questa qualificazione giuridica è diretta: chi viene formalmente riconosciuto come imprenditore agricolo diventa un beneficiario potenziale dei fondi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea, lo stesso canale di finanziamento su cui si regge il sostegno pubblico all'agricoltura italiana, pari a oltre 35 miliardi di euro per il periodo 2023-2027 tra fondi comunitari e nazionali.
Va precisato, per correttezza metodologica, che l'emendamento risultava presentato ma non ancora formalmente votato al momento della sua diffusione pubblica, nell'aprile 2026. Il testo approvato dal Senato il 23 giugno 2026 conferma comunque, all'articolo 10, la rimozione del vincolo del non profit per le aziende faunistico-venatorie, un impianto coerente con la logica di quell'emendamento; la formulazione esatta della qualificazione come imprenditori agricoli ai fini dell'accesso alla PAC andrebbe verificata sul testo consolidato, una volta disponibile in forma definitiva alla Camera dei deputati.
Il paradosso, sollevato dal responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia, Franco Ferroni, è che il regolamento europeo sulla PAC prevede che gli aiuti vadano agli agricoltori in via prevalente, una formula ancora priva di una definizione operativa condivisa a livello europeo. Se i gestori di riserve di caccia private venissero equiparati a pieno titolo agli agricoltori, potrebbero competere per fondi pensati per sostenere la produzione alimentare, mentre le piccole aziende agricole, quelle sotto i 10 o 12 ettari, condotte da chi vive di coltivazione o allevamento, ricevono già oggi, secondo lo stesso schema di distribuzione della PAC, importi ridotti rispetto alle aziende di dimensioni maggiori.
5. Il turismo venatorio internazionale
Il DDL 1552 equipara le licenze di caccia rilasciate da altri Stati, compresi quelli extra Unione europea, a quella italiana, consentendo ai cacciatori stranieri di esercitare l'attività venatoria in Italia senza l'obbligo di una formazione specifica sulla normativa e sulle specie del nostro Paese. Nella relazione che accompagna il provvedimento, l'obiettivo dichiarato è esplicitamente quello di promuovere il turismo venatorio, sul modello di quanto già avviene per i cacciatori italiani che si recano nei Balcani.
Questa misura si salda direttamente con l'apertura delle aziende faunistico-venatorie al profitto: un cacciatore straniero disposto a pagare per un'esperienza organizzata trova, nella riserva privata trasformata in impresa, un'offerta commerciale pronta ad accoglierlo. Associazioni ambientaliste come il WWF hanno definito questa combinazione un provvedimento pensato per premiare gli interessi economici del turismo venatorio, dell'industria armiera e del mondo agricolo organizzato, più che per rispondere a un'esigenza di gestione faunistica.
6. La filiera commerciale della carne di selvaggina
Un ulteriore canale di guadagno, meno diretto ma comunque significativo, riguarda la commercializzazione della carne di selvaggina. Gli stessi dati Nomisma, spesso citati dal mondo venatorio per legittimare la riforma, segnalano che il 62% dei 45 milioni di maggiorenni italiani che mangiano carne consuma anche selvaggina, per lo più fuori casa, e che oltre metà degli intervistati dichiara che ne consumerebbe di più se fosse più facile da reperire.
Organizzazioni agricole come Coldiretti stanno costruendo, attraverso protocolli di filiera certificata e la nascita di associazioni come Agrivenatoria Biodiversitalia, un canale commerciale strutturato per la vendita di carne di cinghiale, daino, cervo, capriolo e muflone, con eventi dedicati come Caccia Village, che nell'edizione 2026 ha ospitato per la prima volta la vendita diretta di carne di selvaggina in fiera. Il DDL 1552, ampliando le specie cacciabili, i periodi e i luoghi di prelievo, aumenta strutturalmente il volume di materia prima disponibile per questa filiera in costruzione.
7. Chi paga
Se questi sono i beneficiari, altrettanto chiaro deve essere chi sostiene i costi. Le piccole aziende agricole non organizzate, quelle sotto i 10 o 12 ettari che, secondo le stesse associazioni di settore, vedranno solo margini residuali nella redistribuzione dei fondi PAC, mentre le riserve di caccia trasformate in impresa competono per le stesse risorse. I contribuenti italiani ed europei, esposti al rischio concreto di procedure di infrazione: la Commissione europea ha già inviato una lettera di rilievi sul DDL 1552 relativa a richiami vivi, aziende faunistico-venatorie, estensioni temporali della caccia e indebolimento dell'ISPRA, e un'eventuale procedura di infrazione comporterebbe sanzioni finanziarie a carico della fiscalità generale. La fauna selvatica stessa, definita dalla legge 157/1992 e dall'articolo 826 del Codice civile patrimonio indisponibile dello Stato, che il provvedimento apre progressivamente a logiche di sfruttamento commerciale.
Conclusioni: la riforma della caccia come riforma degli interessi economici
Il DDL 1552 non è soltanto una riforma delle regole venatorie: è anche, e forse soprattutto, un provvedimento che ridisegna la mappa degli interessi economici legati alla caccia in Italia. Un settore che vale già, secondo le stime più prudenti, oltre 7 miliardi di euro l'anno, si vede aprire canali di guadagno nuovi e in parte nascosti: l'accesso ai fondi della Politica Agricola Comune per chi gestisce riserve private, la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie da enti non profit a imprese, l'apertura al turismo venatorio internazionale, la costruzione di una filiera commerciale della carne di selvaggina.
Nessuna di queste misure, singolarmente, sembra centrale nel dibattito pubblico, dominato dalle discussioni su calendari venatori e specie cacciabili. Ma è proprio nella combinazione di questi elementi, spesso approvati con provvedimenti diversi, la legge di bilancio, il DDL 1552, singoli emendamenti tecnici, e in momenti diversi, che si intravede la direzione di fondo del provvedimento: meno vincoli, più mercato, e un accesso ai fondi pubblici che rischia di sottrarre risorse a chi coltiva la terra per vivere, per destinarle a chi organizza la caccia come attività commerciale.
Questo dossier non contesta il principio che la gestione della fauna selvatica richieda risorse. Contesta la scelta di canalizzarle, spesso in modo poco trasparente, verso un settore che vale già miliardi di euro, invece che verso l'agricoltura reale o verso strumenti di gestione faunistica fondati su base scientifica.