2.3 Il profilo demografico dei responsabili: l’età media e il problema irrisolto
I dossier AVC analizzano, stagione per stagione, l’età dei cacciatori responsabili degli incidenti. Il quadro che emerge è preoccupante e non viene mai affrontato dal DDL 1552. I cacciatori nelle fasce 50-70 anni risultano storicamente i maggiori responsabili di violazioni e incidenti sia in ambito venatorio che extravenatorio. L’AVC segnala un costante aumento degli ultrasettantenni, e persino degli ultraottantenni, ancora in attività venatoria. La Legambiente (GEV) ha denunciato pubblicamente il fenomeno con dati di campo.
Il quadro normativo non risponde a questo problema. Il porto d’armi per uso caccia ha durata di 5 anni e viene rinnovato con una generica visita medica di idoneità psicofisica. Non è previsto alcun test neurologico specifico per l’età avanzata, nessuna prova di tiro periodica dopo il primo conseguimento, nessun limite di età. Chiunque ottenga un referto medico favorevole può rinnovare il porto d’armi a 80 anni esattamente come a 30.
Il DDL 1552 non introduce alcuna misura su questo fronte. Non prevede visite mediche più frequenti dopo una certa età, non prevede prove di tiro obbligatorie periodiche, non prevede limiti specifici per la caccia notturna in relazione alle capacità visive del cacciatore anziano. Si tratta di un silenzio che, nel contesto di un provvedimento che amplia massiccciamente le occasioni di sparo, assume la dimensione di una scelta deliberata in favore della base elettorale venatoria a scapito della sicurezza di tutti.
3. Il quadro normativo vigente: regole, distanze e sistematica violazione
3.1 Le distanze di sicurezza previste dalla Legge 157/1992
La Legge 157/1992 stabilisce all’articolo 21 un sistema di distanze minime di sicurezza dall’esercizio venatorio rispetto a persone e beni. La struttura normativa è la seguente:
100 metri: distanza minima da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro.
150 metri: distanza minima da cui sparare con fucile ad anima liscia in direzione di abitazioni, luoghi di lavoro, strade, ferrovie.
50 metri: distanza minima da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili.
Gittata per anima rigata: per carabine e armi ad anima rigata, la distanza di sicurezza è di una volta e mezza la gittata massima dell’arma. Per le carabine più comuni questa distanza può arrivare a diverse centinaia di metri, rendendo teoricamente inutilizzabile la quasi totalità del territorio agricolo pianeggiante.
Queste regole esistono. Il problema documentato da decenni di cronaca e dai dossier AVC è che vengono sistematicamente violate: pallini raggiungono cortili, giardini, strade, auto in transito, finestre di abitazioni. Il numero di segnalazioni che i volontari della Lega Abolizione Caccia (LAC) ricevono ogni stagione venatoria da cittadini allarmati per cacciatori attivi vicino alle proprie case è indicativo di un’applicazione largamente deficitaria.
Il DDL 1552 non modifica queste distanze. Ma aprendo alla caccia in spiagge, foreste demaniali e aree periurbane precedentemente interdette, avvicina strutturalmente i cacciatori ai luoghi in cui vivono le persone: le spiagge sono spazi dove le abitazioni costiere, le strade litoranee, i campeggi invernali sono a distanze molto inferiori ai 100 metri; le foreste demaniali sono spesso adiacenti a borgate, rifugi, sentieri frequentati anche in pieno autunno.
3.2 L’assenza di un registro nazionale obbligatorio: il vuoto strutturale
In Italia non esiste l’obbligo di notifica sistematica degli incidenti venatori a un registro nazionale. Ogni incidente viene gestito localmente (Forze dell’Ordine, ASL, Pronto Soccorso) senza che i dati confluiscano in una banca dati pubblica consultabile. Le uniche serie storiche disponibili sono quelle prodotte da soggetti privati (AVC) o commissionati da chi ha interesse a minimizzare il fenomeno (Cabina di Regia venatoria / Università di Urbino).
L’ENPA ha chiesto formalmente, in audizione al Senato il 17 giugno 2026, che il Ministro dell’Interno si assuma la responsabilità del tema sicurezza pubblica connessa alla caccia. Quella richiesta non ha trovato risposta prima dell’approvazione del DDL al Senato il 23 giugno 2026.
Il DDL 1552 non istituisce alcun obbligo di notifica degli incidenti, non prevede alcun registro, non stanzia alcuna risorsa per il monitoraggio sistematico della sicurezza venatoria. Amplia invece le possibilità di caccia, aumenta le aree e i periodi, autorizza nuovi strumenti, e lo fa nella totale assenza di una base dati con cui misurare ex ante i rischi e monitorare ex post i risultati. Questo non è un difetto tecnico del provvedimento: è una scelta politica.
4. I nuovi rischi strutturali del DDL 1552: analisi voce per voce
Ogni innovazione introdotta dal DDL 1552 che riguarda le modalità, i luoghi o i periodi della caccia ha implicazioni dirette sulla sicurezza pubblica. Le esaminiamo in dettaglio, voce per voce, con riferimento ai meccanismi causali che producono il rischio aggiuntivo.
4.1 Caccia nelle foreste demaniali: escursionisti, fotografi e famiglie nel raggio di tiro
Le foreste demaniali sono oggi escluse dalla caccia. Il DDL 1552 le apre. Questo cambiamento ha un profilo di rischio specifico e documentabile.
Le foreste demaniali sono aree di libero accesso per tutti i cittadini, frequentate durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre da cercatori di funghi, escursionisti, ciclisti, famiglie, animatori di attività didattiche per scolaresche, fotografi naturalistici. Sono spazi dove la fruizione turistica e ricreativa è intensa nei weekend autunnali, esattamente nei giorni in cui la caccia è autorizzata (domenica e festivi sono le giornate di massima attività venatoria). Non esiste un meccanismo di segnalazione preventiva che avvisi i frequentatori di un bosco che in quello stesso spazio si stanno svolgendo battute di caccia con armi da fuoco.
L’ENPA ha esplicitato questo profilo di rischio con precisione chirurgica: “Con il DDL 1552, che aprirà foreste e aree demaniali alla caccia, non saranno più solo i cacciatori a rischiare, ma anche cercatori di funghi, escursionisti, famiglie e turisti. Intere comunità si troveranno esposte al pericolo imposto da una minoranza armata.” (ENPA, comunicato sul caso di Carru’, settembre 2025).
Il meccanismo causale del rischio aggiuntivo è semplice: aumenta la superficie in cui cacciatori e non cacciatori si trovano contemporaneamente nello stesso spazio, senza che esistano protocolli di separazione fisica o di comunicazione preventiva. Ogni ettaro di foresta demaniale aperta alla caccia è un ettaro in cui un cittadino che raccoglie funghi può trovarsi nel raggio di tiro di qualcuno che non lo vede.
4.2 Caccia nel demanio marittimo e sulle spiagge: un profilo di rischio inedito
Il DDL 1552 apre alla caccia nel demanio marittimo attraverso la soppressione del relativo divieto (emendamento 6.71, senatrice Fallucchi, FdI). La norma approvata mantiene l’esclusione per le aree soggette a concessione balneare, ma apre le spiagge libere, le scogliere, i porti e le aree dunali. Non esiste in Italia alcun precedente normativo di caccia con armi da fuoco in ambienti spiaggia libera. Il profilo di rischio è per questo motivo strutturalmente diverso da quello delle aree interne.
Le spiagge e le aree dunali in settembre, ottobre e novembre sono ancora frequentate da escursionisti, surfisti, kitesurfisti, famiglie nelle giornate di bel tempo, podisti, camminatori lungo la battigia. Le case di villeggiatura costiere, le strade litoranee, i campeggi con strutture permanenti sono quasi sempre entro i 100 metri dalla riva. Le dune sono spazi aperti con visibilità limitata verso il retroduna, proprio il tipo di ambiente dove un cacciatore può colpire qualcuno oltre una cresta senza vederlo.
La gittata dei fucili da caccia ad anima liscia è di circa 70-80 metri per le cartucce a pallini. La gittata delle palle singole (slug) utilizzate per la caccia agli ungulati arriva a diverse centinaia di metri. In un ambiente piano come una spiaggia, privo di alberi che assorbano i colpi vaganti, un pallino o una palla singola non incontra ostacoli naturali per tutta la gittata disponibile. Non è un rischio teorico: è la fisica del problema.
4.3 Visori ottici e termici notturni: identificazione del bersaglio e falsi positivi
Il DDL 1552 autorizza l’uso di visori ottici e termici (esclusi quelli militari) per la caccia di selezione agli ungulati. Si tratta di una tecnologia presentata dal mondo venatorio come uno strumento di precisione che aumenta la sicurezza. L’analisi tecnica mostra che questa presentazione è parzialmente corretta ma sistematicamente incompleta nei suoi profili critici.
I visori termici rilevano il calore corporeo degli animali. Il problema specifico che la letteratura tecnica identifica si chiama Positive Target Identification (PID): vedere il calore di un corpo non equivale a identificare a cosa appartiene quel corpo. Rocce calde al tramonto, bestiame al pascolo, un escursionista che cammina nel bosco, un fotografo appostato o un fungarolo che torna verso il parcheggio, un ciclista su un sentiero sterrato producono tutti firme termiche che, a distanza e in condizioni di visibilità ridotta, possono generare falsi positivi. La letteratura specialistica è esplicita: “La maggior parte dei tiri mancati, dei falsi bersagli e delle decisioni rischiose non derivano da attrezzature scadenti. Derivano da un’errata interpretazione delle immagini termiche” (Nocpix, Terminologia per la caccia notturna, 2026).
Il profilo di rischio specifico della caccia notturna con visori è che si sposta l’attività venatoria nelle ore di maggiore vulnerabilità per i non cacciatori: di notte, un podista che rientra da un allenamento serale, un residente che porta il cane a passeggio, un agricoltore che rientra dal campo sono soggetti che non si aspettano di trovarsi nel raggio di tiro di un’arma da fuoco, e che l’eventuale cacciatore non identifica chiaramente attraverso il visore termico.
Il DDL 1552 non prevede alcun corso di formazione obbligatorio specifico per l’uso dei visori termici. Non prevede alcun protocollo di delimitazione delle aree di caccia notturna. Non prevede alcun sistema di segnalazione preventiva per i residenti delle aree interessate. L’autorizzazione è generica. I rischi sono concreti e documentabili.
4.4 L’estensione della stagione venatoria oltre febbraio: più persone all’aperto, più rischio di promiscuità
La Legge 157/1992 stabilisce all’articolo 18 che la stagione venatoria non può chiudersi oltre il 31 gennaio. Le Regioni possono posticipare tale termine, per specie determinate, non oltre la prima decade di febbraio (art. 18, comma 2, L. 157/1992). Il DDL 1552 supera anche questo limite, rendendo flessibili i calendari venatori regionali oltre la prima decade di febbraio finora invalicabile, con la possibilità di aperture che interessano fasi delicate del ciclo biologico degli animali. Il mese di febbraio è il periodo in cui le temperature invernali si attenuano e la fruizione degli spazi naturali riprende: le giornate si allungano, le prime escursioni primaverili e le uscite ciclistiche aumentano, i boschi tornano ad essere frequentati da persone che non vi erano andate nei mesi più freddi.
L’estensione della stagione venatoria a questo periodo aumenta la probabilità statistica di incrocio tra cacciatori e non cacciatori nello stesso spazio, per effetto di una variabile semplice: più fruizione dello spazio naturale, a parità di cacciatori, significa più soggetti a rischio per unità di superficie.