4. L’impatto del piombo nelle zone umide: processo di cessione della tossicità
Le zone umide rappresentano l’ambiente in cui la tossicità del piombo si manifesta con la maggiore velocità e intensità, per ragioni chimiche e biologiche specifiche. È stato in questo contesto che si sono accumulati per primi i dati scientifici sufficienti a motivare i divieti normativi.
4.1 Il destino dei pallini nei sedimenti acquatici
I pallini sparati in prossimità delle zone umide cadono sul fondo dei corpi idrici e si depositano nello strato superficiale dei sedimenti. In questo ambiente, la dissoluzione del piombo metallico è favorita da più fattori convergenti rispetto al suolo asciutto:
Il contatto continuo con l’acqua accelera l’ossidazione della superficie metallica, formando composti di piombo idrosolubili (carbonato di piombo, idrossido di piombo, solfato di piombo).
Il pH acido di molti ambienti palustri (acque torbose, acquitrini con alta concentrazione di acidi humici) aumenta la solubilità dei composti del piombo, rendendo lo ione Pb²⁺ biodisponibile in concentrazioni elevate.
I movimenti dell’acqua, la bioturbazione operata dagli invertebrati bentonici e gli effetti delle correnti mantengono i sedimenti superficiali in uno stato di perturbazione che favorisce il rilascio continuo degli ioni disciolti verso la colonna d’acqua.
I pallini che restano nei sedimenti sono accessibili agli uccelli acquatici tramite due meccanismi: l’ingestione diretta del sedimento durante l’alimentazione bentonica, e l’ingestione degli invertebrati bentonici (chironomidi, oligocheti, molluschi) che hanno accumulato piombo per bioassorbimento dai sedimenti contaminati.
4.2 Il bioaccumulo nella catena trofica acquatica
Il piombo disciolto nei sedimenti entra nella catena trofica acquatica attraverso percorsi multipli e convergenti. Il processo di biomagnificazione (aumento progressivo della concentrazione man mano che si sale di livello trofico) è stato documentato in modo specifico per gli ambienti lacustri e palustri soggetti a pressione venatoria.
Il ciclo documentato dal Rapporto ISPRA 158/2012 procede come segue: fitoplancton e macrofite acquatiche assorbono gli ioni Pb²⁺ dall’acqua interstiziale dei sedimenti; gli invertebrati bentonici (larve di ditteri, oligocheti acquatici, gasteropodi) si nutrono di fitoplancton e sedimento contaminato concentrando il piombo nei tessuti; i pesci e le anatre che si nutrono di questi invertebrati accumulano ulteriormente; i rapaci ittiofagi (falco pescatore, airone cenerino, martin pescatore) e i grandi anatidi (alzavola, germano reale, canapiglia) raggiungono concentrazioni ematiche di piombo che interferiscono con la riproduzione, la motricità, il comportamento migratorio.
Nelle anatre, la sintomatologia da saturnismo include tremori, atonia muscolare progressiva, anemia, depressione del sistema immunitario, riduzione della fertilità. Gli uccelli gravemente intossicati perdono la capacità di volo e muoiono di inedia o di predazione facilitata.
4.3 Il contesto normativo europeo sulle zone umide
Il Regolamento REACH (CE 1907/2006), nella sua restrizione 63 introdotta nel 2021, vieta l’uso di munizioni contenenti piombo per l’esercizio venatorio nelle zone umide, definite secondo i criteri della Convenzione di Ramsar. L’Italia ha recepito il divieto con notevole ritardo e con modalità che la Commissione Europea ha ritenuto non conformi, aprendo una procedura di infrazione che ha imposto una modifica alla Legge 157/1992 per evitare le sanzioni (ANMVI Oggi, ottobre 2024).
L’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) ha stimato che nelle sole zone umide dell’Unione Europea vengano disperse annualmente tra 1.400 e 7.800 tonnellate di piombo attraverso le munizioni da caccia (ECHA, 2022). Una stima più ampia, estesa a tutti gli ambienti, raggiunge le 14.000-21.000 tonnellate per anno a livello UE.
Riferimenti: ISPRA Rapporto 158/2012, cit. Regolamento REACH CE 1907/2006, Restrizione 63. ECHA (2022),
"Restriction on lead in gunshot". ANMVI Oggi, ottobre 2024.
5. L’obbligo dei pallini in acciaio nelle zone umide: norma, applicazione e paradossi italiani
L’obbligo di utilizzo di munizioni senza piombo nelle zone umide è in vigore in Italia dal 15 febbraio 2023. La storia della sua adozione, tuttavia, è emblematica di come le lobby del settore venatorio siano riuscite a svuotare parzialmente di contenuto una norma europea direttamente vincolante, trasformandola in un labirinto di eccezioni regionali e margini interpretativi che ne rendono l’applicazione effettiva largamente disomogenea sul territorio nazionale.
5.1 La norma europea: Regolamento (UE) 2021/57 e Restrizione REACH 63
Il Regolamento (UE) 2021/57 del 25 gennaio 2021, che ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), ha introdotto la Restrizione 63 sull’uso del piombo nelle munizioni venatorie nelle zone umide. Essendo un Regolamento e non una Direttiva, non richiede un atto di recepimento nazionale: è entrato in vigore direttamente in tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo il 15 febbraio 2023, inclusa l’Italia. Il contenuto della norma è preciso:
Divieto di sparare munizioni a pallini contenenti piombo all’interno di una zona umida o nel raggio di 100 metri da essa.
La norma riguarda esclusivamente le munizioni a pallini sparate da fucile da caccia non ad aria compressa. Sono escluse le carabine e le palle singole (slug).
Il tiro sportivo è escluso dal campo di applicazione, in considerazione del fatto che nelle strutture di tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente (Circolare MASE-MASAF n. 72 del 9 febbraio 2023, pubblicata in GU n. 67 del 20 marzo 2023).
5.2 La storia italiana: dal 2008 al 2023, quindici anni di ritardi
Prima del Regolamento europeo del 2021, l’Italia aveva già un obbligo parziale. L’accordo AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), firmato all’Aja nel 1996 e ratificato dall’Italia con Legge 66/2005, prevedeva l’impegno a eliminare l’uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide entro l’anno 2000. L’impegno è rimasto inattuato per oltre un decennio. Solo a partire dal 2008 il Ministero dell’Ambiente aveva emanato decreti che limitavano il divieto alle sole Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, escludendo le zone umide non classificate nella Rete Natura 2000. In pratica: per quindici anni, l’obbligo si applicava solo in una parte delle zone umide italiane.
5.3 La circolare ministeriale del 2023: la definizione restrittiva e il suo annullamento
Il punto critico dell’applicazione italiana è la circolare congiunta n. 72 del 9 febbraio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 (codice 23A01804). La circolare, emanata su pressione del mondo venatorio, ha adottato una definizione di zona umida restrittiva, escludendo esplicitamente “le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza”.
Questa formulazione, apparentemente tecnica, ha avuto conseguenze pratiche enormi: le risaie, i chiari artificiali creati appositamente per la caccia alle anatre allagandoli stagionalmente, le golene dei fiumi inondate in autunno, le vasche di laminazione, gli invasi temporanei, le depressioni prative occasionalmente allagate rischiavano di non rientrare nella definizione. La circolare ha anche stabilito che il soggetto trovato in o intorno a zone umide che portasse con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia avrebbe potuto dimostrare di essere solo in transito, rendendo la norma quasi inapplicabile in assenza di colta flagrante.
La circolare non ha tuttavia prodotto l’effetto voluto. Il TAR del Lazio ha emesso nel settembre 2023 un’ordinanza, su ricorso congiunto di LAC, LAV, LIPU e WWF, dichiarando l’inefficacia della circolare: il Regolamento UE 2021/57 è direttamente applicabile in tutta la sua portata, senza che un atto amministrativo nazionale possa restringerne l’ambito. La Commissione europea aveva peraltro già aperto una procedura EU Pilot contro l’Italia, criticando la circolare per l’esclusione di ampie aree umide dal campo di applicazione del divieto. In pratica: la circolare ministeriale del 2023 è stata operativa per pochi mesi prima di essere superata dal giudice amministrativo e contestata da Bruxelles. Il suo effetto residuo è stato quello di alimentare disomogeneità applicativa nei calendari venatori regionali delle stagioni 2023-2024.
5.4 L’applicazione a macchia di leopardo: il quadro regionale
In assenza di una definizione nazionale univoca, l’applicazione del divieto è rimasta affidata alle singole regioni, che l’hanno recepita nei rispettivi calendari venatori con approcci radicalmente diversi:
Emilia-Romagna: approccio più restrittivo a livello nazionale. Il calendario venatorio vieta il piombo in tutte le zone umide regionali, incluse quelle al di fuori di SIC e ZPS, e include esplicitamente i chiari artificiali allagati per la caccia.
Campania: il divieto si applica lungo tutti i corsi d’acqua del territorio regionale, indipendentemente dalla classificazione come zona umida in senso stretto.
Lazio: intervento con decreto regionale specifico che estende il divieto lungo corsi d’acqua, paludi e acquitrini a prescindere dalla classificazione Natura 2000.
Altre regioni (Sicilia, Calabria, Basilicata, parte del Nord): il divieto si applica nelle sole ZSC e ZPS ufficialmente designate, lasciando fuori ampie aree umide non classificate.
Il risultato è che un cacciatore che spara agli anatidi in un chiaro artificiale nella pianura padana può trovarsi soggetto al divieto in Emilia-Romagna ma non a pochi chilometri di distanza in Lombardia. Questa disomogeneità è stata denunciata da LIPU, WWF e LAC come una violazione sistematica dello spirito e della lettera del Regolamento europeo.
5.5 Le sanzioni: un deterrente inefficace
La violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. È evidente l’asimmetria tra la gravità ambientale del comportamento e la modestia della sanzione. A ciò si aggiunge la difficoltà pratica dell’accertamento: le guardie venatorie devono intercettare il cacciatore nell’atto di sparare in zona umida con cartucce al piombo, aprire la canna del fucile, e raccogliere i bossoli per l’analisi. L’uso di pallini di piombo con rivestimento di nickel o rame rende il riconoscimento visivo difficile anche per personale esperto.
Il numero di procedimenti avviati per violazione della Restrizione 63 nel biennio 2023-2024 è stato marginale, confermando che il divieto funziona principalmente come norma di indirizzo e non come effettivo strumento sanzionatorio.
5.6 Il futuro prossimo: l’estensione a tutti i terreni
Mentre l’Italia discute dell’applicazione di una norma già in vigore dal 2023, la Commissione Europea ha notificato all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) una proposta di modifica della Restrizione 63 che estende il divieto del piombo nelle munizioni venatorie a tutti gli ambienti. La proposta prevede un phase-out graduale:
Munizioni da caccia terrestri (pallini): eliminazione del piombo entro 5 anni dall’entrata in vigore della nuova restrizione.
Proiettili per caccia grossa: tempistiche più lunghe per consentire lo sviluppo di alternative balisticamente equivalenti.
Munizioni da tiro sportivo all’aperto: phase-out con calendario specifico.
Esenzioni previste: armi ad avancarica e storiche, proiettili in rame o leghe con Pb inferiore al 3% in peso, eventi culturali o rituali tradizionali in aree delimitate con recupero del piombo.
Il lobbying italiano contro l’estensione del divieto è coordinato da ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni), Fiocchi e Baschieri & Pellagri. Gli argomenti principali sono la compatibilità delle munizioni in acciaio con i fucili esistenti (i pallini di acciaio sono più duri del piombo e possono danneggiare canne non progettate per essi) e l’impatto sull’industria nazionale. Il primo argomento è parzialmente fondato per i fucili con canne a parete sottile prodotti prima degli anni ‘90; è invece infondato per la quasi totalità del parco armi in circolazione oggi.
5.7 Il paradosso del DDL 1552 nel contesto REACH
Il DDL 1552 e il processo europeo di eliminazione del piombo venatorio si muovono in direzione esattamente opposta. Mentre l’UE costruisce un percorso verso la progressiva eliminazione del piombo da caccia, il DDL 1552 apre la caccia nelle foreste demaniali, sulle spiagge, nelle aree protette e potenzialmente durante i periodi di nidificazione: tutte condizioni che aumentano il numero di cartucce sparate, la superficie contaminata, e la pressione venatoria proprio negli ambienti più sensibili.
Le spiagge e i litorali, ad esempio, sono ambienti a diretto contatto con le zone umide costiere: il piombo disperso sulle dune e nelle aree retrodunali percola verso le falde freatiche costiere e verso le lagune con tempi brevi, in ragione della permeabilità dei substrati sabbiosi e della prossimità alla falda. L’apertura della caccia in questi ambienti, consentita dal DDL 1552 ma vietata dalla Direttiva Habitat, produrrebbe una contaminazione da piombo nei medesimi ambienti che il Regolamento REACH cerca di proteggere.