Analisi tecnica del meccanismo di uccisione, dei tassi di ferimento documentati dalla letteratura scientifica internazionale e della semplificazione abilitativa prevista dalla riforma della legge 157 del 1992
Approfondimenti tecnici
Dossier tecnico Bersaglio1552
di U.L.S. Luglio 2026
1. Il quadro normativo italiano: la caccia con l'arco tra legge vigente e riforma
La caccia con l'arco è legale in Italia dal 1992. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 elenca i mezzi consentiti per l'esercizio venatorio: il fucile, con le limitazioni tecniche specificate nella stessa norma, e, accanto a esso, l'arco e il falco. La balestra non compare tra i mezzi ammessi: l'articolo 21, comma 1, lettera u della stessa legge vieta espressamente l'impiego di balestre, collocando questo divieto nello stesso elenco che proibisce l'uso di esche avvelenate, trappole, reti, tagliole, lacci, armi con silenziatore e armi impostate con scatto provocato dalla preda.
La legge vigente, all'articolo 22, comma 11, stabilisce che le norme sulla licenza di porto di fucile si applicano anche all'esercizio della caccia con l'arco e con il falco. In pratica, chi intende cacciare con l'arco deve oggi dimostrare, in un apposito esame, la capacità tecnica nel maneggio di armi da fuoco, pur non utilizzandole nella pratica venatoria. Questa previsione è definita un'incongruenza del quadro normativo vigente nella relazione illustrativa dello stesso disegno di legge 1552, depositato al Senato il 20 giugno 2025.
L'articolo 15 del DDL 1552, nella numerazione della versione esaminata dalle fonti consultate, esclude la caccia praticata con l'arco o con il falco dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulla licenza di porto di fucile, sopprimendo l'obbligo di superare l'esame sul maneggio delle armi da fuoco per chi pratica questi due mezzi venatori, mentre restano fermi gli altri requisiti di abilitazione e idoneità. Lo stesso articolo introduce il riconoscimento automatico delle abilitazioni venatorie rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, equiparandole all'abilitazione italiana.
Nota di verifica. Le fonti secondarie consultate per questa sezione (Armi e Tiro, AvvocatoFlash, Hunting Log) numerano questa disposizione come articolo 15, con riferimento a versioni del testo elaborate tra il 2025 e il maggio 2026. Il testo definitivo approvato dal Senato il 23 giugno 2026 e trasmesso alla Camera come atto Camera n. 2984 consta di 21 articoli, contro i 18 della versione originaria del disegno di legge. Non è stato possibile verificare in modo indipendente, tramite accesso diretto al testo consolidato, se la numerazione dell'articolo relativo alla caccia con l'arco e con il falco sia rimasta invariata dopo l'esame emendativo in Senato. Il contenuto sostanziale della disposizione, riportato in modo concorde da tutte le fonti consultate, non risulta invece in discussione.
Va segnalato, per completezza tecnica, che la pratica della caccia con l'arco in Italia è stata storicamente marginale. Secondo la ricostruzione pubblicata dal portale specializzato Archery.it, fino a pochi anni fa il numero di praticanti era talmente esiguo che diverse normative regionali hanno omesso di disciplinarne l'uso in modo esplicito, generando una situazione applicativa disomogenea sul territorio nazionale, con alcune Regioni che di fatto non prevedono l'uso dell'arco nei propri regolamenti.
(ma in fondo che volete, in un periodo di forte crisi delle lincenze tutto fa brodo e attirare nuovi iscritti può solo far bene al mondo venatorio)
2. Il meccanismo di uccisione: emorragia contro trauma da shock cinetico
Un proiettile da arma da fuoco uccide prevalentemente attraverso il trasferimento di energia cinetica ai tessuti circostanti, generando uno shock idrostatico che produce danni estesi anche quando il punto di impatto non è perfettamente centrato sugli organi vitali. La freccia, priva di questo effetto, uccide quasi esclusivamente per emorragia: la lama del broadhead recide vasi sanguigni e la morte sopraggiunge per perdita di sangue e conseguente caduta della pressione cerebrale.
Questa differenza di meccanismo è al centro della rassegna scientifica pubblicata da Gregory (2005) sulla rivista Animal Welfare, che analizza i fattori che condizionano la probabilità di una morte rapida nella caccia con l'arco: l'area anatomica colpita, l'entità della perdita ematica e i suoi effetti sulla pressione sanguigna e sulla funzione cerebrale. Il lavoro evidenzia come, a differenza del proiettile, l'efficacia della freccia dipenda in modo molto più stretto dalla precisione millimetrica del tiro su un grosso vaso sanguigno o su un organo vitale. Uno scostamento di pochi centimetri, che con un'arma da fuoco produce comunque un danno rilevante per effetto dello shock cinetico, con l'arco può produrre una ferita non immediatamente letale.
Connessione con il DDL 1552:
La maggiore dipendenza dalla precisione tecnica del tiratore, documentata dalla letteratura scientifica, rende la verifica delle competenze specifiche di tiro con l'arco un presidio particolarmente rilevante per la riduzione della sofferenza animale. La soppressione dell'esame sul maneggio di armi da fuoco per gli arcieri, prevista dall'articolo 15 del DDL 1552, non è di per sé problematica sotto questo profilo, trattandosi di una verifica non pertinente allo strumento effettivamente utilizzato. Dalle fonti consultate, tuttavia, non risulta che la riforma introduca in sostituzione una prova di abilità tecnica specifica per il tiro con l'arco, né che una prova di questo tipo fosse già prevista dalla normativa vigente prima della riforma.
3. I dati internazionali sui tassi di ferimento
(specifico; molti riferimenti vengono da studi e dati esteri perchè in italia la pratica della caccia con l'arco ha avuto, fino ad adesso, uno sviluppo piuttosto modesto)
La letteratura scientifica sui tassi di ferimento nella caccia con l'arco è quasi interamente di origine nordamericana e riguarda il cervo dalla coda bianca (Odocoileus virginianus), specie oggetto della quasi totalità degli studi disponibili. La sintesi pubblicata dalla RSPCA australiana, che richiama Gregory (2005) e Sharp e Saunders (2011), riporta che la percentuale di cervi feriti ma non recuperati dalla caccia con l'arco varia tra il 12% e il 48%, contro un tasso del 5% riportato per gli animali feriti da tiratori professionisti con arma da fuoco.
Uno studio condotto tra il 1989 e il 2006 presso la Naval Support Facility di Indian Head, nel Maryland, basato su segnalazioni giornaliere obbligatorie di cacciatori abilitati su un campione di 908 cervi colpiti con arco composto o balestra, ha rilevato un tasso di ferimento del 18%, senza differenze significative tra le due tipologie di attrezzatura. Lo stesso studio ha rilevato che i cacciatori più esperti, con oltre venti capi abbattuti nel periodo, presentavano tassi di ferimento significativamente inferiori rispetto ai cacciatori meno esperti, un dato che indica un ruolo rilevante dell'esperienza individuale accanto al mezzo utilizzato.
Uno studio di Langenau (1986), condotto tramite questionario postale su tutti i cacciatori titolari di permesso presso lo Shiawassee National Wildlife Refuge nel novembre 1983, ha rilevato che i cacciatori con l'arco hanno recuperato 29 dei 68 cervi diversi colpiti da freccia, corrispondenti al 43%, contro un tasso di recupero dell'81% registrato nello stesso periodo e nello stesso rifugio dai cacciatori con fucile, che hanno recuperato 42 dei 52 cervi colpiti. Il confronto diretto tra i due mezzi, condotto sulla stessa popolazione di cacciatori e nello stesso contesto ambientale, isola la variabile del mezzo di caccia dalle altre variabili di contesto.
Una rassegna pubblicata dal professor Steve Ditchkoff, docente di ecologia della fauna selvatica presso la Auburn University, e la ricerca accademica sottostante (Ditchkoff et al. 1998, Proceedings of the Southeastern Association of Fish and Wildlife Agencies) riportano, tra gli altri, un tasso di ferimento del 7% a New York (Severinghaus 1963), del 10% in Wisconsin (DeBoer 1958), del 12% in Michigan (Langenau e Aho 1983), del 17% in Iowa (Gladfelter 1982 e 1983), un intervallo tra il 31% e il 37% in Wisconsin (Herron 1984), del 48% in Dakota del Sud (McPhillips, Linder e Wentz 1985) e del 55% nel New Jersey (Lohfield 1980). La stessa rassegna cita inoltre uno studio condotto in Indiana (Stormer et al. 1979), per il quale le fonti secondarie consultate riportano valori tra loro discordanti (58% secondo una fonte, 32% secondo un'altra): per questa ragione lo studio non è stato incluso nella tabella riepilogativa del presente dossier. Va inoltre segnalato che la rassegna di Ditchkoff, pubblicata su una testata dedicata alla caccia con l'arco, sostiene nel complesso l'efficacia del metodo pur riportando questi stessi dati.
Non risultano, dalle fonti consultate, studi italiani sui tassi di ferimento nella caccia con l'arco, coerentemente con la marginalità storica della pratica sul territorio nazionale segnalata nella sezione precedente. Il meccanismo fisiologico documentato da Gregory (2005), tuttavia, non è specifico di una popolazione di cervi nordamericani, ma riguarda l'anatomia e la fisiologia emorragica comune ai mammiferi ungulati, categoria che comprende le principali specie cacciabili con l'arco anche in Italia.
4. Tempo alla morte e sofferenza dell'animale ferito
Quando la freccia non recide un vaso sanguigno maggiore e non colpisce un organo vitale, l'animale non muore sul colpo. La sintesi della RSPCA australiana, sulla base di Gregory (2005), riporta che in questi casi il tempo alla morte può essere prolungato e l'animale rimane cosciente mentre muore per massiccia perdita di sangue.
L'unica possibilità di abbreviare questa sofferenza dipende dal tracciamento della scia di sangue da parte del cacciatore, un'operazione condizionata da fattori esterni al controllo del tiratore, tra cui le condizioni meteorologiche, il tipo di vegetazione attraversata dall'animale e la sede della ferita. Una ferita all'apparato digerente, in particolare, produce una perdita ematica esterna limitata ed è tra le più difficili da tracciare, pur essendo tra le più lentamente letali.
Connessione con il DDL 1552:
Dalle fonti consultate non risulta che la riforma introduca disposizioni specifiche sull'obbligo di tracciamento della selvaggina ferita con l'arco, né sui tempi minimi di attesa prima dell'avvio della ricerca: elementi che la manualistica internazionale sulla caccia con l'arco, richiamata anche da Gregory (2005) con riferimento ai codici di condotta delle associazioni di arcieri, individua come presidio rilevante per ridurre il tempo di sofferenza dell'animale ferito.
5. La semplificazione abilitativa del DDL 1552 e il turismo venatorio
L'articolo 15 del DDL 1552 produce due effetti combinati sulla platea di chi può cacciare con l'arco in Italia. Da un lato riduce i requisiti tecnici di accesso, sopprimendo l'esame sul maneggio di armi da fuoco. Dall'altro amplia il numero di abilitazioni riconosciute come valide, tramite l'equiparazione automatica delle abilitazioni rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Il portale specializzato Hunting Log osserva che queste modifiche, insieme ad altre disposizioni relative agli istituti privati, sono destinate ad avvantaggiare il settore del turismo venatorio in Italia.
La caccia con l'arco è una pratica diffusa e regolamentata in modo organico in diversi Paesi extraeuropei, in particolare negli Stati Uniti, dove esiste una consolidata tradizione di arcieri cacciatori. L'ampliamento dell'accesso al mercato venatorio italiano per titolari di abilitazioni estere, unito alla semplificazione dei requisiti per la caccia con l'arco, crea le condizioni normative per un incremento della pratica in un contesto nazionale che, come documentato nella sezione 1, non ha mai sviluppato una tradizione di dati, controlli e formazione specifica paragonabile a quella nordamericana in materia di tassi di ferimento e recupero della selvaggina.
Il dossier finanziamenti della presente serie ha già documentato il turismo venatorio straniero come uno dei beneficiari della riforma complessiva del DDL 1552. Il presente dossier aggiunge a quella analisi un profilo specifico: l'ampliamento dell'accesso riguarda anche un metodo di caccia per il quale la letteratura internazionale documenta tassi di ferimento strutturalmente superiori a quelli delle armi da fuoco, in un Paese privo di serie storiche di dati propri sul tema.
Un termine di confronto concreto emerge dallo stesso studio di Pedersen, Berry e Bossart citato nella sezione 3: i cacciatori ammessi alla struttura di Indian Head dovevano superare un programma di formazione specifico (International Bowhunter Education Program) e un test annuale di verifica dell'abilità di tiro prima dell'inizio della stagione venatoria. Si tratta di un modello di verifica delle competenze specifiche per l'arco che le fonti consultate per questo dossier non riscontrano né nella normativa italiana vigente né nelle modifiche previste dal DDL 1552.
6. Il confronto internazionale
Il Regno Unito vieta la caccia con l'arco dal 1965. Secondo fonti concordanti, il divieto è stato confermato dal Wildlife and Countryside Act del 1981, che resta la norma di riferimento in materia. Le stesse fonti riportano che le motivazioni storicamente associate al divieto britannico richiamano le stesse preoccupazioni sui tassi di ferimento documentate dalla letteratura scientifica esaminata nella sezione 3.
Va segnalato, per onestà metodologica, che l'analisi comparata tra ordinamenti nazionali non è stata condotta in modo sistematico ai fini del presente dossier, che si concentra sulla normativa italiana. Il caso britannico è riportato come singolo termine di confronto, non come rappresentazione di un consenso europeo, dato che la caccia con l'arco resta legale, con modalità regolatorie diverse tra loro, nella maggioranza degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
7. Tabella riepilogativa dei tassi di ferimento per fonte
La tabella raccoglie gli studi citati nella sezione 3, ordinati cronologicamente in base all'anno di rilevazione o pubblicazione. I valori non sono direttamente sommabili né mediabili tra loro, per le ragioni metodologiche esposte nella sezione 8.